Art. 479.

I pagamenti di debito pubblico effettuati dalle tesorerie nel regno e nelle colonie sono imputati, al netto delle ritenute, direttamente al bilancio in base alle risultanze delle contabilità rese in conformità dell'art. 482. All'uopo la direzione generale del debito pubblico trasmette alla ragioneria centrale del ministero delle finanze una nota d'imputazione per capitolo, distintamente per competenza e per residui, comprendente le risultanze complessive delle predette contabilità. Detta nota è munita del visto dello ufficio di riscontro della corte dei conti, presso il debito pubblico, ed un esemplare di essa viene dall'ufficio medesimo trasmesso alla corte dei conti. Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria trasmettono alla direzione generale del debito pubblico, a mezzo della direzione generale del tesoro, le note riassuntive di cui agli art. 603 e 604 del presente regolamento sulle quali la predetta direzione generale rilascia dichiarazione di concordanza dei risultati con quelli delle contabilità ricevute, senza pregiudizio degli effetti della successiva revisione delle contabilità stesse. Detta dichiarazione, munita del visto dell'ufficio di riscontro della corte dei conti, serve come documento di scarico dei conti giudiziali dei suddetti tesorieri.
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