Art. 473.

I titoli di spesa pagati, smarriti dalle tesorerie prima di produrli in contabilità, possono, su autorizzazione della direzione generale del tesoro, essere sostituiti da analoga dichiarazione con la quale da parte delle tesorerie stesse si assuma l'obbligo di tenere indenne l'erario da qualunque danno potesse derivargli in dipendenza dell'avvenuto smarrimento. Tale dichiarazione deve contenere le precise caratteristiche del titolo con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, da parte, secondo i casi, del controllore capo o del capo della delegazione del tesoro. I titoli di spesa pagati, e smarriti da altri contabili prima di produrli in versamento non possono, agli effetti del rimborso, essere, di regola, sostituiti che da duplicati dei titoli smarriti, emessi nelle debite forme e muniti di regolare quietanza dei creditori. In casi eccezionali, la direzione generale del tesoro può autorizzare il rimborso contro produzione, in luogo dei titoli smarriti, di dichiarazione conforme a quella di cui al comma precedente, a condizione che tali dichiarazioni siano seguite dalla quietanza delle parti e vidimate dal capo di ufficio da cui il contabile dipende. I titoli pagati, smarriti dopo prodotti in contabilità o in versamento, possono essere sostituiti da analoga attestazione a firma del controllore capo o del capo della delegazione: in essa, oltre le precise caratteristiche del titolo, deve essere certificata la data dell'avvenuto pagamento.
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