Art. 465.

Gli ordini di pagamento delle intendenze di finanza, sedi dei compartimenti del lotto, possono essere emessi a favore dei ricevitori per l'importo dei biglietti vincenti da essi prodotti, oppure a favore direttamente dei giuocatori pei biglietti da loro stessi presentati alle intendenze medesime. Gli ordini devono essere corredati dei biglietti relativi forniti del visto-buono per la somma da pagarsi, firmato dal prefetto, dal sindaco e dall'intendente di finanza. A quelli in favore dei ricevitori dev'essere inoltre unito uno degli originali della ricevuta dai medesimi rilasciata in doppio all'atto del ricevimento dei biglietti vincenti, nel solo caso però in cui siano da pagarsi vincite per un importo eccedente la cauzione dei ricevitori.
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