Art. 462.

Le intendenze di finanza riassumono in prospetti mensili, distintamente per ciascun agente ed in relazione a ciascun capitolo del bilancio, per competenza e residui, le note di cui all'art. 459 ammesse a rimborso in ciascun mese, ed entro i primi giorni del mese successivo, trasmettono alla ragioneria del ministero delle finanze, in un unico esemplare, i prospetti medesimi, corredati delle note e dei documenti giustificativi delle spese. La ragioneria rivede tali prospetti in linea contabile, esegue gli altri riscontri che ritenga necessari, ordina che si correggano gli errori che vi si riscontrassero e trasmette, quindi, i prospetti, le note e i documenti alla corte dei conti per la revisione definitiva.
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