Art. 445.

Dal 1° di luglio e fino a che non siano ritornate alle delegazioni del tesoro ed al controllore capo presso la tesoreria centrale le note accennate all'articolo precedente, gli ordinativi possono essere pagati dai tesorieri e scritturati fra i collettivi non intieramente estinti, per poi allibrare definitivamente in uscita quelli del tutto pagati, stabilita che sia la nuova loro imputazione.
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