Art. 438.

Le sezioni di tesoreria curano l'incasso degli assegni di cui all'articolo precedente presso lo stabilimento dell'istituto esistente nel capoluogo o per mezzo di esso se gli assegni sono tratti su altro stabilimento della provincia e provvedono, poi, al rilascio delle quietanze a favore degli agenti che hanno eseguito il versamento.
Condividi questo contenuto: