Art. 436.

Il pagamento degli assegni si effettua a vista agli sportelli dello stabilimento dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria sul quale gli assegni sono stati tratti, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 417, 420, 421, 423, 426, 428, 432, 434 e 435. Lo stabilimento può rifiutare il pagamento dell'assegno se non sia in possesso del tallone corrispondente.
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