Art. 421.

I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza sui titoli di spesa nell'apposita sede, apponendovi il proprio nome e cognome. Se coloro che debbono dar quietanza non possono o non sanno scrivere, la quietanza può risultare da un segno di croce alla presenza dell'ufficiale pagatore e di due testimoni da lui conosciuti e che sottoscrivono.

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