Art. 414.

Le delegazioni del tesoro prendono nota degli ordinativi ricevuti, separano poi gli ordinativi stessi a seconda che siano pagabili dalla sezione di tesoreria oppure da altri uffici fuori del capoluogo. I primi sono dalla delegazione consegnati direttamente alla sezione mediante apposito registro sul quale la sezione stessa appone la ricevuta. I secondi sono dalla delegazione spediti agli agenti che debbono farne il pagamento con elenchi in doppio esemplare uno dei quali viene restituito per ricevuta. Per gli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale, il controllore capo prende nota del loro ricevimento, e li consegna al tesoriere centrale mediante registro analogo a quello di cui al precedente comma.
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