Art. 412.

Per dare notizia ai creditori dell'emissione degli ordinativi, le amministrazioni centrali devono unirvi opportuni avvisi, muniti delle necessarie indicazioni. Le ragionerie e la corte dei conti, come pure la direzione generale del tesoro ve li lasciano annessi e le delegazioni del tesoro, al ricevere gli ordinativi, ne tolgono gli avvisi e li spediscono ai rispettivi titolari. Però per gli ordinativi sulla tesoreria centrale gli avvisi sono spediti dalle amministrazioni centrali.
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