Art. 404.

Nel caso di morte di alcuno dei creditori di spese fisse, le delegazioni del tesoro si fanno esibire i documenti prescritti dagli articoli 298 a 300, secondo i casi, liquidano le rate dovute e rilasciano gli ordini di pagamento alligandovi il foglio di liquidazione e gli altri documenti, previa descrizione sugli ordini stessi. Per quelle partite di spese fisse, come fitti, canoni e simili, che non devono essere chiuse per causa di morte dell'intestatario, le delegazioni del tesoro, dopo aver provveduto al pagamento del ateo a favore degli eredi, promuovono dall'autorità competente la variazione delle partite medesime per la continuazione dei pagamenti agli aventi diritto.

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