Art. 400.

Per le spese fisse pagabili fuori del capoluogo di provincia sulla presentazione di speciali documenti, le delegazioni del tesoro, anziché emettere gli ordini alle singole scadenze, possono, all'inizio dei pagamenti, trasmettere agli enti ed uffici incaricati una copia del conto corrente, quale autorizzazione di carattere continuativo per corrispondere le rate alle scadenze medesime. Avvenendo qualche variazione nelle spese suddette le delegazioni ne informano gli agenti pagatori i quali apportano sull'estratto del conto le conseguenti modificazioni. Gli estratti e le note di variazione dei medesimi sono spediti con elenco in doppio esemplare, uno dei quali è restituito con ricevuta. Venendo a cessare la partita, le delegazioni richiamano l'estratto del conto.
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