Art. 397.

A richiesta degli interessati il ministro delle finanze può consentire che il pagamento degli ordini di pensione, oltre che dalle sezioni di regia tesoreria e dagli agenti indicati dall'art. 186, venga eseguito anche dalle casse di altri uffici governativi che abbiano da fare versamenti in tesoreria e, con le opportune garanzie, anche da enti privati.
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