Art. 393.

Ogniqualvolta dopo la spedizione delle note accada, per caso imprevisto; di dover sospendere il pagamento di alcuna spesa in esse compresa, i capi di ufficio ne rendono subito informata la delegazione rispettiva per le necessarie disposizioni. Ove l'informazione della sospensione pervenga dopo effettuato il pagamento, le delegazioni del tesoro curano, quando ne abbiano il mezzo, o promuovono dagli uffici competenti, il ricupero delle somme indebitamente pagate.
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