Art. 388.

Il pagamento delle spese fisse, autorizzato per mezzo di ruoli, giusta gli art. 357 a 368, viene disposto dalle delegazioni del tesoro nei modi seguenti:

1° in base a note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agl'impiegati dello Stato in servizio attivo o provvisorio, o per assegni alle varie cariche, come quelli per spese d'ufficio, di rappresentanza, di giro e simili;

2° in base a dichiarazione di nulla osta per i fitti;

3° mediante appositi ordini corredati, ove d'uopo, dai certificati di vita, per le pensioni o simiglianti corresponsioni vitalizie, e per gli assegni agl'impiegati in disponibilità od in aspettativa che non prestano servizio;

4° mediante appositi ordini individuali o collettivi per tutte le altre spese fisse.
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