Art. 382.

Le ritenute sugli stipendi od assegni degli impiegati per provvedimenti disciplinari sono disposte dai ministri, o dalle altre autorità che ne abbiano la facoltà, con decreti da trasmettersi alle delegazioni del tesoro, dandone avviso contemporaneamente alla competente amministrazione centrale per prenderne nota nei relativi conti correnti, ed alla corte dei conti. Le delegazioni del tesoro annotano i decreti ricevuti nei relativi conti correnti, segnano in questi a debito dei titolari l'importo delle inflitte penalità ed uniscono i decreti alle note nominative, sulle quali, se non fosse stato fatto, devono le delegazioni stesse eseguire il diffalco delle somme da trattenersi. L'importo delle anzidette ritenute viene versato all'opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti ai sensi dell'art. 4, lettera c) del regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219.
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