Art. 352.

I pagamenti che lo Stato debba effettuare all'estero possono anche essere eseguiti a mezzo di accettazione di tratte sui ministri o capi delle amministrazioni autonome cui riguardano i pagamenti stessi. Tali tratte possono essere spiccate solo da chi ne abbia la facoltà, in seguito a valida autorizzazione generale o speciale concessa nei limiti delle disponibilità di bilancio. I traenti contemporaneamente alla emissione del titolo debbono darne avviso al ministro od al capo dell'amministrazione su cui è tratta la lettera di cambio. Le tratte debbono essere regolate in modo che l'accettante abbia il tempo occorrente per provocare dal tesoro i provvedimenti necessari all'effettuazione del pagamento da parte dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria o di quell'altro eventualmente all'uopo prescelto, ed in ogni modo non possono essere emesse a meno di dieci giorni vista.
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