Art. 349.

Dalle disposizioni dei precedenti articoli 347 e 348 sono eccettuati gli enti militari che ricevono i fondi dagli uffici di corpo d'armata a termini dell'art. 326 i quali, al termine dell'esercizio o alla chiusura del rendiconto suppletivo di cui all'art. 61 della legge, richiedono all'ufficio del corpo d'armata le somme risultanti a loro credito o versano al medesimo le somme risultanti a loro debito.
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