Art. 337.

Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire 1000. La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale. Il decreto deve essere registrato alla corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari. Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla direzione generale del tesoro.
Condividi questo contenuto: