Art. 303.

Gli assegni da emettersi dagli uffici amministrativi centrali vengono compilati su appositi modelli, stampati su carta filigranata e sono esenti da tassa di bollo. Ogni foglio comprende: la matrice, l'assegno, la contromatrice, la ricevuta ed il tallone.

Ciascuna di queste parti è munita di uno stesso numero ordinale progressivo. L'assegno deve contenere le seguenti indicazioni:

ministero ed ufficio emittente; esercizio al quale si riferisce la spesa; numero del capitolo del bilancio a cui va imputata la spesa;

specificazione se questa debba ricadere a carico della competenza o dei residui; somma netta da pagarsi, scritta in lettere ed in numeri;

stabilimento dell'istituto bancario che ne deve eseguire il pagamento (trattario);

indicazione del prenditore; data dell'emissione.

La matrice e la contromatrice devono recare in più l'indicazione: della somma lorda e delle ritenute (tassa di quietanza compresa) e della precisa causale del pagamento.

L'assegno deve portare stampata a tergo la seguente avvertenza:

Il presente assegno è passibile di una sola girata ed esclusivamente a favore di una banca o di un agente della riscossione che abbia il proprio ufficio nella provincia nel quale l'assegno è pagabile nonché la formula per la girata in pieno.
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