Art. 297.

Nei casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione, fallimento o morte di un creditore, i titoli di spesa devono essere intestati al rappresentante, tutore, curatore o agli eredi. Quando alcuni degli eredi siano capaci ed altri incapaci i titoli sono spediti a favore dei primi e del tutore o curatore dei secondi. A corredo dei titoli, oltre ai documenti giustificativi che la natura delle spese può richiedere, deve essere unito l'atto che provi la qualità di rappresentante, tutore, curatore o erede del creditore, atto che viene richiamato nei titoli successivi. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria, che, per le somme dovute dalle amministrazioni a persone incapaci, autorizza la riscossione da parte dei loro rappresentanti legali, con l'obbligo del reimpiego, deve designare il notaio o altra persona sotto la cui responsabilità deve eseguirsi il reimpiego. In tal caso il pagamento si effettua congiuntamente con quietanza del rappresentante dell'incapace e della persona come sopra designata.
Condividi questo contenuto: