Art. 294.

Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 18 della legge, la costituzione di procuratore per riscuotere e dar quietanza di somme dovute dallo Stato si prova con la produzione all'ufficio cui spetta l'emissione del titolo di spesa, dell'atto di procura o della copia autenticata di esso, da unirsi a corredo del primo titolo di spesa. Negli ordini susseguenti si fa menzione di quello cui fu unito l'atto di procura. Quando la procura sia fatta per atto privato, le sottoscrizioni devono essere autenticate in conformità al disposto dell'art. 1323 del codice civile. La rappresentanza legale delle ditte o società commerciali può essere comprovata anche mediante certificati delle camere di commercio, se questi siano rilasciati in base ad atti legali in possesso delle camere stesse, e non sulle semplici denuncie delle parti, e tale circostanza sia espressamente fatta risultare dai certificati.
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