Art. 289.

Verificata la legalità, la documentazione e la liquidazione della spesa ed accertato che questa sia regolarmente imputata al conto della competenza od a quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del bilancio e quando nulla trovi da osservare, il direttore capo della ragioneria appone il visto sul titolo di spesa. Qualora, per qualsiasi motivo d'irregolarità, non ritenga di potere apporre il suo visto agli atti di impegno di spesa o ai titoli di pagamento emessi dall'ufficio amministrativo ne comunica le ragioni al competente direttore generale. Ove questi insista perché gli atti o i titoli abbiano corso, il direttore capo di ragioneria, se persiste nel suo dissenso, ne riferisce direttamente al ministro ai sensi dell'articolo 64 della legge.
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