Art. 287.

Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:

fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome;

somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;

somme da versare con imputazione a entrate di bilancio;

somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice civile;

ritenute per imposte, tasse, e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;

somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro.

Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli o, per i personali militari, con aperture di credito, nonché al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato. Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando l'amministrazione lo giudichi opportuno.
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