Art. 281.

I titoli di spesa emessi dagli uffici amministrativi centrali sono firmati dai ministri competenti o dai funzionari da essi delegati che sottoscrivono pel ministro. La delegazione deve risultare da decreto del ministro sottoposto al visto ed alla registrazione della corte dei conti, ferma l'osservanza del disposto dell'art. 271 del presente regolamento quando si tratti di titoli di spesa che costituiscono atti di impegno.
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