Art. 275.

L'accertamento delle somme da inscriversi come residuo nel conto consuntivo è fatto a cura delle ragionerie centrali, le quali, per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, compilano apposita dimostrazione da allegarsi ai decreti ministeriali di cui all'art. 53 della legge. Tale dimostrazione deve indicare distintamente:

le somme riferibili ad ordinativi diretti emessi e non pagati;

le rate di spese fisse rimaste insolute;

le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali;

le somme riferibili alle altre spese obbligatorie e d'ordine o facoltative eventuali e variabili, rimaste insolute;

le somme riferibili a spese di giustizia anticipate coi fondi della riscossione e alle vincite al lotto;

i residui di assegnazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 36, terzo comma, della legge; g) le somme di cui alla lettera

del precedente art. 273 rimaste da pagare al 30 giugno.

La dimostrazione sarà corredata: per le spese di cui alle lettere c) e d) dagli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e provinciali nei quali siano indicati: il nome dei creditori, l'oggetto della spesa, le caratteristiche di imputazione all'esercizio scaduto e la somma dovuta; per le spese di cui alla lettera e) da prospetti riassuntivi compilati per provincie o per compartimenti e per quelle di cui alla lettera f) da un raffronto dello stanziamento con i pagamenti effettuati, munito di una dichiarazione circa la necessità di conservare il fondo in bilancio.

Per singole partite la corte dei conti può inoltre richiedere quei documenti che ritenga indispensabili per l'esercizio del suo riscontro.

Per le spese di cui sia già stato disposto nel nuovo esercizio, e fino alla data di compilazione del decreto di accertamento dei residui, il pagamento in conto residui, può, negli elenchi di cui alle lettere c) e d) sostituirsi, alla indicazione specifica delle singole partite, quella complessiva dell'ammontare degli ordinativi od assegni emessi.
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