Art. 265.

L'annullamento dei crediti di cui alla lettera e) del precedente art. 263, è ordinato dagli intendenti di finanza per tutti i crediti dell'amministrazione finanziaria siano essi o non siano in carico a contabili dello Stato. Pei crediti superiori a lire 5000, occorre il conforme avviso della regia avvocatura erariale e per quelli superiori alle lire 40.000 occorre inoltre il conforme voto del consiglio di Stato. L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni è ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del ministro delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 5000 e per le partite superiori alle lire 40.000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del consiglio di Stato.

Tutti i decreti di annullamento sono sottoposti alla registrazione della corte dei conti.
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