Art. 259.

Le ragionerie delle amministrazioni centrali, ricevuti rispettivamente dalle intendenze di finanza o dagli altri uffici provinciali e compartimentali i prospetti riassuntivi indicati nei precedenti articoli 254 e 257 coi conti e documenti prescritti, li esaminano e riconosciutane la regolarità ne riportano le risultanze nei rispettivi registri e promuovono, ove ne sia il caso, i decreti per l'applicazione delle multe o delle penalità a carico degli agenti che non hanno effettuato nei termini prescritti il versamento in tesoreria delle somme riscosse. Chiuso l'esercizio, compilano, con la guida dei detti prospetti un conto riepilogativo dimostrante per ciascuna tesoreria i versamenti eseguiti dagli agenti nell'esercizio, distinti secondo è stabilito nel quadro di classificazione delle entrate. Tale prospetto, entro il 15 agosto viene trasmesso alla direzione generale del tesoro, la quale, verificatolo in confronto delle proprie scritture, lo restituisce debitamente parificato, all'amministrazione centrale mittente non oltre il 31 agosto.
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