Art. 253.

Entro i primi cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo precedente, gli agenti che, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuotono entrate dello Stato, amministrate dalle intendenze di finanza, presentano a quella della rispettiva provincia il conto delle somme accertate, di quelle riscosse e dei versamenti eseguiti nelle tesorerie dello Stato, allegandovi i documenti prescritti dai rispettivi regolamenti o da speciali istruzioni. Il conto deve presentarsi in due esemplari per l'ultimo periodo dell'esercizio e nel caso in cui si sia verificato cambiamento di gestione agli effetti del disposto dell'ultima parte del successivo art. 254: in un solo esemplare negli altri casi. Esso è distinto in due parti, l'una per le operazioni concernenti la competenza dell'anno, l'altra per quelle riferibili ai residui. Per ciascuna di dette parti il conto deve dimostrare distintamente per ogni capitolo del bilancio di entrata:

il carico accertato per la riscossione sia con ruoli, liste di carico od altro documento, sia con liquidazioni contemporanee all'atto della riscossione;

le somme riscosse;

le somme da riscuotere;

i versamenti fatti nelle tesorerie;

le somme riscosse e rimaste da versare.

In ciascuna delle dette due parti del conto debbono essere riepilogate le somme accertate, riscosse e versate nei mesi precedenti. Un riepilogo generale riassume le totalità delle anzidette due parti del conto del mese. Quando sia necessario svolgere analiticamente le somme accertate e riscosse per taluna entrata, vi si supplisce con separate dimostrazioni, che possono essere allegate ai conti o trasmesse più tardi, non dovendo per qualsiasi causa venir ritardata la presentazione dei conti oltre il termine prescritto. Ove le esigenze del servizio lo consentono, le singole amministrazioni possono dispensare i contabili dalla dimostrazione di cui alla lettera a), salvo per i conti relativi all'ultimo periodo dell'esercizio.
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