Art. 250.

Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di una quietanza, vi si supplisce con un certificato desunto dalla relativa matrice. Il certificato è rilasciato dalla delegazione del tesoro, se la matrice della quietanza della sezione di tesoreria sia tuttora presso la delegazione stessa o dal direttore generale del tesoro se la matrice della quietanza sia stata unita ai conti giudiziali già trasmessigli dalla delegazione, o se si tratti di quietanza della tesoreria centrale. Del rilascio del certificato si fa annotazione sulla matrice della quietanza.
Condividi questo contenuto: