Art. 243.

Le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri a senso dei precedenti articoli 232, ultimo comma, e 241, debbono avere, senza riguardo alla diversità delle entrate, un numero continuativo per la tesoreria centrale e per ogni sezione di tesoreria e per esercizio, e debbono indicare: a) il cognome, nome e qualità della persona o la denominazione dell'ente per conto del quale è fatto il versamento; b) la somma versata in tutte lettere ed in cifre; c) il capitolo o gruppi di capitoli del bilancio dell'entrata cui è da applicarsi la somma versata; d) la specie dei valori versati, cioè se oro, scudi, altre valute, o titoli di spesa pagati; e) la data in cui sono rilasciate. Le quietanze rilasciate per pagamenti fatti dai debitori diretti debbono inoltre indicare la causale del debito e l'anno cui si riferisce. Una quietanza non può riguardare versamenti relativi a differenti amministrazioni. Pei versamenti riferibili a più capitoli o gruppi di capitoli di entrata di una stessa amministrazione si rilascia una sola quietanza, apponendovi a tergo la distinzione dei vari capitoli o gruppi, e della somma a ciascuno di essi applicabile in relazione a quanto è prescritto di sopra alla lettera c).
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