Art. 239.

I bollettari debbono essere tenuti colla più scrupolosa esattezza. Nei casi di smarrimento, alterazione o distrazione di fogli, anche non adoperati, o di alcuna parte di essi, l'amministrazione può sottoporre l'agente ad una multa, nella misura da lire 50 a 500; e ciò, salvo i provvedimenti e le procedure a cui si debba far luogo nei casi di frode.
Condividi questo contenuto: