Art. 235.

Costituiscono titoli di spesa pagati, da comprendersi nelle fatture di versamento di cui al precedente art. 232, gli ordinativi diretti e gli ordini di spese fisse, di spese di giustizia o di altre spese che a senso dell'art. 186 sono assegnati pel pagamento sulle casse degli agenti della riscossione e sono stati dai medesimi estinti colle regole stabilite dal presente regolamento nonché gli assegni girati agli agenti stessi. Questi nel comprendere i detti titoli nelle loro fatture di versamento, debbono giustificarne l'importo unendo alle fatture stesse i titoli regolarmente quietanzati, coll'indicazione dal pagato firmata dall'agente e gli assegni da essi quietanzati. L'importo dei titoli riconosciuti regolarmente estinti si considera, agli effetti del corrispondente discarico degli agenti, come denaro da essi versato. L'ammissione di detti titoli nei conti delle tesorerie e degli agenti pagatori, non discarica però la responsabilità di coloro che hanno emesso tali titoli, e che devono giustificare il loro operato nei conti che come ordinatori sono obbligati di rendere a senso di legge; né pregiudica i diritti dell'amministrazione circa l'esame della regolarità dei pagamenti effettuati, e le conseguenze di responsabilità che nei casi di indebiti pagamenti possono derivare a carico degli agenti pagatori.
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