Art. 219.

Le entrate dello Stato sono costituite di tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti, o altri titoli. Tutte le entrate dello Stato debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non siano in esse previste rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuoterle e fermo il dovere, da parte delle competenti amministrazioni e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione.
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