Art. 20.

I beni mobili dello Stato si distinguono come segue:

mobili destinati al servizio civile governativo, cioè arredi degli uffici, collezioni di leggi e decreti, utensili, macchine, attrezzi e simili;

oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato, cioè il materiale da guerra per l'esercito, per l'armata e per l'aeronautica;

diritti ed azioni che a norma del codice civile sono considerati come beni mobili.
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