Art. 204.

La tesoreria centrale, oltre le operazioni contemplate nel presente regolamento, compie anche quelle concernenti il servizio dell'amministrazione centrale della cassa depositi e prestiti, per il quale il tesoriere centrale è pure tenuto a rendere conto alla corte dei conti. Provvede inoltre al servizio del movimento dei fondi dello Stato con le sezioni di tesoreria ai sensi dell'art. 515 e col contabile del portafoglio
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