Art. 200.

Non si può immettere in funzione un agente contabile, obbligato a prestar cauzione, se non abbia prima adempiuto a tale obbligo, salvo che il ministro competente, con una speciale autorizzazione, lo consenta, accordando all'agente una proroga per la prestazione della cauzione, che può estendersi a sei mesi dalla data dell'assunzione del servizio. Per gli atti con i quali si approvano le cauzioni, o si autorizza la riduzione, il trasporto o la cancellazione del vincolo si osservano le disposizioni dell'art. 27 della legge 14 agosto 1862, n. 800.
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