Art. 194.

Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, ne per negligenza ne per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti, e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili. Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del ministro da cui l'agente dipende. Tale decreto, però, vale a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcun effetto legale di liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della corte dei conti sulla responsabilità dell'agente. I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della corte dei conti.
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