Art. 179.

Tutti gli agenti contabili, e gli enti di cui al precedente art. 178, esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici provinciali e compartimentali da cui, a seconda dei rispettivi servizi, immediatamente dipendono. Il tesoriere centrale dipende direttamente dal direttore generale del tesoro e da lui riceve gli ordini.
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