Art. 176.

La direzione generale del tesoro provvede alla gestione degli stralci delle cessate amministrazioni degli antichi Stati:

tiene i conti correnti con le diverse aziende delle quali le tesorerie dello Stato fanno il servizio di cassa, e predispone, in conformità degli ordini e degli incarichi ricevuti dal ministro delle finanze, gli atti occorrenti per le negoziazioni, l'emissione, il

riscatto e il rimborso delle rendite consolidate e dei debiti redimibili, e per ogni altra operazione finanziaria. Sopraintende al servizio della zecca e dell'officina carte-valori. Provvede al servizio dei buoni ordinari del tesoro, delle anticipazioni dovute dagli istituti di emissione per qualsiasi titolo ed alle operazioni di banca occorrenti pel servizio del tesoro, e tiene la gestione dei rimborsi e concorsi alle pubbliche spese, da qualunque ente o persona dovuti al tesoro dello Stato. Il direttore generale del tesoro è incaricato e responsabile della gestione del portafoglio dello Stato. Il direttore generale medesimo sovraintende alla circolazione di Stato e vigila su quella bancaria.

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