Art. 172.

Le ragionerie delle intendenze di finanza e degli altri uffici provinciali e compartimentali debbono tenere le loro scritture in relazione con quelle delle ragionerie delle amministrazioni centrali da cui dipendono i singoli servizi. Le forme di tali scritture, nonché quelle per i conti e le situazioni di qualsiasi specie ad esse collegati, sono approvate preventivamente dalla ragioneria generale.
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