Art. 170.

I direttori capi di ragioneria sono personalmente responsabili del regolare adempimento di tutte le funzioni proprie delle ragionerie cui sono preposti. Essi riferiscono al ministro per le finanze, per il tramite del ragioniere generale, ogni volta rilevino l'opportunità che siano adottati provvedimenti o disposizioni di qualsiasi specie nell'interesse della finanza.

Espongono anche le proprie osservazioni sui provvedimenti proposti dalle singole amministrazioni e che portino effetti finanziari, giusta gli articoli 2, secondo comma, del regio decreto 28 gennaio 1923, n. 126, e 3, ultimo comma, del regio decreto 25 marzo 1923, n. 599. Vigilano perché alla dipendenza dell'amministrazione dello Stato non si svolgano aziende o gestioni la cui autonomia non sia autorizzata da leggi speciali, e le cui operazioni, così attive come passive, non siano direttamente e distintamente coordinate col bilancio dell'entrata e con quello della spesa, ovvero in qualche modo sfuggano al sindacato parlamentare e al controllo della corte dei conti. I direttori capi di ragioneria, appongono il visto sugli atti d'impegno e relative variazioni e sui titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali, ove nulla trovino da osservare. La corte dei conti rifiuta il proprio visto o la propria registrazione a quelli degli atti e titoli anzidetti che le pervengano senza il visto del direttore capo della ragioneria centrale competente. Nel caso di assenza o legittimo impedimento i direttori capi di ragioneria sono sostituiti da funzionari designati, su loro proposta, con decreti emanati dal ministro delle finanze e da registrarsi alla corte dei conti.
Condividi questo contenuto: