Art. 162.

Spetta al ragioniere generale dello Stato:

di impartire disposizioni alle ragionerie centrali per il disimpegno delle attribuzioni di loro spettanza, e di vigilare sulle ragionerie medesime perché le loro scritture sieno tenute al corrente e con la massima cura ed esattezza;

di studiare i quesiti che possono presentarsi nell'applicazione della legge, del regolamento o di qualsiasi altra disposizione concernente la contabilità, e di proporre al ministro per le finanze le risoluzioni di sua competenza, da adottarsi, sentiti previamente, ove occorra, la corte dei conti ed il consiglio di Stato;

di dar parere sulle proposte di regolamenti e di istruzioni su servizi contabili, ed anche su quelli amministrativi, quando contengano disposizioni che possono influire sugli ordinamenti contabili dello Stato.
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