Art. 157.

I disegni di legge per l'approvazione di variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono sempre presentati al parlamento dal ministro delle finanze. L'autorizzazione delle spese nuove eccedenti il limite di cui al secondo comma dell'art. 43 della legge, deve essere chiesta per l'intero importo, anche quando siano ripartite in più anni: ciò sia nel caso che vengano proposte con disegni di legge speciali, presentati dai singoli ministri competenti, di concerto col ministro delle finanze, sia che vengano comprese in disegni di legge per variazioni al bilancio, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Agli effetti del limite di cui sopra, si tien conto, per le spese di carattere straordinario, delle somme che siano state eventualmente autorizzate al medesimo scopo, con precedenti provvedimenti. Il riparto è determinato nella stessa legge. Può peraltro esserne proposta la modificazione con gli stati di previsione della spesa per i singoli ministeri, sia mediante proroga del termine di inscrizione in bilancio, sia con la riduzione degli stanziamenti, sia con l'eliminazione delle rate non più necessarie, ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843. Per la preparazione dei disegni di legge di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere trasmessi dai ministeri interessati a quello delle finanze gli opportuni schemi, corredati delle relazioni illustrative.

L'invio è fatto pel tramite della ragioneria centrale in relazione al successivo art. 170 del presente regolamento.
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