Art. 155.

Se dopo l'approvazione del bilancio di previsione si verificano nuove entrate di competenza dell'esercizio in corso, il ministro delle finanze con suo decreto, su proposta del ragioniere generale, istituisce un nuovo capitolo. Il decreto del ministro è registrato alla corte dei conti, e dalla ragioneria generale è comunicato alla direzione generale del tesoro.
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