Art. 13.

Un originale dei registri di consistenza è trasmesso dalle intendenze al ministero delle finanze. Il complesso di tali registri, unitamente agli inventari di cui all'art. 17 costituisce l'inventario generale dei beni immobili patrimoniali.

L'altro originale dei registri di ciascuna provincia si conserva dalle intendenze di finanza.

Un estratto della parte di tali registri, che comprende i beni immobili destinati in servizio governativo è comunicato dal ministero delle finanze alle amministrazioni da cui il servizio dipende.

Un riepilogo dell'inventario generale è trasmesso alla ragioneria generale dello Stato ed un altro alla corte dei conti.
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Giurisprudenza e Prassi

CONTRATTI ATTIVI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: SONO SOGGETTI AI SOLI PRINCIPI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (13.2)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Il contratto che l’avviso di asta pubblica per cui è causa mira ad aggiudicare è la vendita, ai sensi del R.D. 18 novembre 1924, n. 827, di n. 1.219 armi portatili del Dipartimento Penitenziario, oggi non più in uso e, pertanto, concerne (non un appalto disciplinato dal d.lgs. n. 36 del 2023 ma) un “contratto attivo” della p.A., destinato cioè a produrre una entrata finanziaria a suo vantaggio e, in quanto tale, sottratto all’applicazione del Codice dei contratti pubblici che, all’art. 13, comma 2, stabilisce: “2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.”.

Va osservato, nel contempo, che il comma 5 dello stesso art. 13 prevede che “5. L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto [e, dunque anche il contratto di alienazione di armi per cui è causa] avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.” e, pertanto, dei principi del risultato (art. 1), della fiducia (art. 2) e dell’accesso al mercato (art. 3).

Non si applicano, invece, ai sensi del già menzionato comma 2 dell’art. 13, le specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici, a meno che non siano menzionate e recepite specificamente dagli atti di gara e, in ogni caso, nei limiti della compatibilità con i contratti pubblici di appalto, data la palese diversità causale tra quest’ultima categoria e quella dei cc.dd. contratti attivi.