Art. 139.

Sono presentati al parlamento, insieme con gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, di cui agli articoli 34 e 35 della legge, i bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome per i quali la presentazione sia prescritta da speciali disposizioni.

Tali bilanci sono allegati agli stati di previsione della spesa dei ministeri che abbiano, sui servizi di dette amministrazioni ed aziende, facoltà di direzione o di sorveglianza o ingerenza qualsiasi. Non si applica ai bilanci suindicati il disposto dell'ultimo comma dell'art. 34 della legge.
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