Art. 136.

Le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'art. 42 della legge, possono essere disposte esclusivamente per provvedere a spese per le quali concorrano le seguenti condizioni:

che non potevano prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione o della discussione dei bilanci;

che abbiano carattere di assoluta necessità e non possano prorogarsi senza detrimento del pubblico servizio;

che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri.

La prelevazione deve essere deliberata dal consiglio dei ministri, anche se non superiore al limite di lire 50.000.000 di cui al secondo comma del citato articolo, quando il limite stesso risulti nel complesso superato tenendo conto di precedenti prelevazioni disposte

a favore del medesimo capitolo.
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