Art. 131.

Nella categoria terza del bilancio, riguardante le entrate e le spese per movimento di capitali, s'inscrivono gli importi delle operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale, come vendita di beni fruttiferi, affrancazione di canoni attivi o passivi, estinzione o creazione di crediti o di debiti, rinvestimenti di capitali in acquisti o in costruzioni di immobili che procurino una rendita all'erario. Le entrate, dipendenti da operazioni di credito, destinate a fornire i mezzi per provvedere a equivalenti oneri inscritti nella stessa categoria del movimento dei capitali, sono fatte risultare distintamente da quelle che vengano previste in bilancio per coprire eventuali disavanzi.
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