Art. 127.

Le entrate e le spese che si inscrivono negli stati di previsione di cui all'art. 34 della legge, rappresentano le competenze dell'esercizio, cioè per le entrate ciò che si crede potranno produrre durante l'anno finanziario i diversi cespiti di entrata stabilite da leggi e quelli eventuali che sono prevedibili e per le spese quelle che il governo è autorizzato a fare nel corso dell'anno medesimo per provvedere ai pubblici servizi ed agli obblighi assunti dallo Stato.
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